A chi è rivolto

Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (è consentita comunque l’assistenza facoltativa di un legale), intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Non è possibile avvalersi del servizio nel caso in cui sono presenti figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, anche di una sola parte.

Descrizione

È attivo presso l'ufficio demografico del Comune di Barbania sito in via Andreis al n. 4 piano 1° , il servizio di trascrizione nei registri dello stato civile delle "Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

E’ attivo anche il servizio di "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile”IL COMUNE NON ENTRA IN MERITO A TRASFERIMENTI DI CARATTERE PATRIMONIALE.






Come fare

Possono accedere al servizio i coniugi che hanno contratto matrimonio in Barbania o che abbiano contratto matrimonio all’estero ma lo stesso sia trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Barbania oppure che siano residente in Barbania.

I coniugi devono obbligatoriamente essere presenti entrambi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di divorzio o di modificazione delle condizioni di separazione e divorzio, i coniugi dovranno consegnare rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con relativo provvedimento di omologazione del tribunale, ovvero una copia autentica della sentenza di divorzio. Non è possibile ricorrere all'autocertificazione della separazione o del divorzio, trattandosi di atti emessi dall’Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.


Cosa serve

I coniugi devono richiedere informazioni all’Ufficio demografico per discutere del proprio caso, successivamente verrà preso appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile per procedere alla redazione dell’atto di che trattasi.

Entrambi i coniugi dovranno rendere una dichiarazione, relativa a:

- assenza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104;

-luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell'iscrizione o trascrizione, solo se il matrimonio non è stato celebrato in Barbania;

In caso di figli maggiorenni economicamente autosufficienti è necessario che gli stessi presentino una dichiarazione scritta di assenso davanti all’Ufficiale di Stato Civile muniti di documento di riconoscimento;

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento di natura patrimoniale. In questa ipotesi infatti non è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficiale della Stato Civile.

Nei casi di separazione consensuale e divorzio congiunto, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, iscrivendolo nei registri dello stato civile, ed inviterà le parti a comparire una seconda volta innanzi a se, fissando il relativo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell'accordo.

Se le parti non compaiono alla nuova data fissata, oppure se compaiono e non confermano l'accordo, questo perderà ogni valore; se invece compaiono e lo confermano, l'accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge.

In ogni caso, l'Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell'accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.

Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014)

Il servizio è riservato agli avvocati ed è relativo esclusivamente ai matrimoni celebrati in Barbania, sia con rito civile che religioso, ovvero celebrati all’estero ma trascritti nei registri dello Stato Civile del Comune di Barbania.

Per la trascrizione è necessario consegnare una copia autenticata dell'atto di accordo a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e da almeno un' avvocato per parte.

Nell'accordo gli avvocati dovranno dare espressamente atto:

1) di avere tentato di conciliare le parti

2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare

3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L'atto di accordo dovrà inoltre contenere:

- Certificazione di autenticità delle firme delle parti e di conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico da parte degli avvocati (contenuta all'interno della convenzione);


- Nulla Osta del Procuratore della Repubblica ovvero, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, autorizzazione del Procuratore della Repubblica o Autorizzazione del Presidente del Tribunale a seconda dei casi.

L'avvocato deve consegnare l'atto per la trascrizione entro 10 giorni da quando è completo di tutti gli elementi (atto + nulla osta o autorizzazione).
0/50000

Cosa si ottiene

Separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Tempi e scadenze

La procedura richiede di comparire per due volte a distanza di almeno un mese davanti all'Ufficiale di stato civile.

Costi

E’ necessario versare un diritto fisso di € 16,00 al momento della dichiarazione come da delibera di giunta comunale n. 60 del 04.12.2014.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe, AIRE, Stato Civile, Elettorale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 14/09/2023 15:49:55

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